Nel corso del procedimento civile vertente tra Lopez Luca e la ditta Studio tecnico macchine ed attrezzature speciali in persona del suo titolare Kalin Francesco, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità di anzianità in favore di esso Lopez, dimissionario dal posto di apprendista che aveva occupato presso la ditta suddetta dall'8 novembre 1963 al 18 febbraio 1967, il pretore di Milano, con ordinanza 16 maggio 1968, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, a norma del quale dovrebbero ritenersi esclusi gli apprendisti dal detto beneficio economico, e ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Osserva il pretore che il rapporto di apprendistato, così come è disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sebbene contraddistinto dalla precipua finalità della formazione professionale del lavoratore, non differirebbe sostanzialmente, per quanto attiene agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro ordinario. Tuttavia, prosegue l'ordinanza, gli apprendisti sarebbero implicitamente esclusi dalla tutela della legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali, e specificamente dal beneficio della indennità di anzianità di cui all'art. 9 della stessa legge, giacché l'art. 10 successivo prevede che le disposizioni della legge medesima si applichino nei confronti dei prestatori d'opera "che rivestono la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 del codice civile". Gli apprendisti, oltre ad essere ignorati dalla disposizione del codice civile ora citata, non potrebbero comunque qualificarsi né impiegati né operai, costituendo il conseguimento delle qualifiche stesse soltanto lo scopo cui tenderebbe il rapporto di apprendistato. Con ciò l'art. 10 in esame porrebbe in essere una ingiustificata discriminazione a danno degli apprendisti, per cui...
1. - Va disposta la riunione, per dare luogo ad unica decisione, di entrambi i giudizi, dato che i motivi addotti, in relazione alla stessa disposizione di legge, sono comuni e diretti a conseguire lo stesso risultato.
2. - Le due ordinanze prospettano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio. 1966 sui licenziamenti individuali.
Si assume che, col delimitare l'ambito di applicazione delle norme della legge stessa, (tra cui la norma sulla indennità di anzianità prevista nel precedente articolo 9) ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell'art. 2095 del codice civile in quanto professionalmente già formati, si verrebbe implicitamente ad escludere gli apprendisti, nonostante si tratti di rapporto che non differisce sostanzialmente, per quanto attiene agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro ordinario.
Da ciò deriverebbe un contrasto, sia con il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia anche (secondo l'ordinanza della Corte di Bologna) con il principio di tutela del lavoro e della formazione professionale enunciato nell'art. 35 della Costituzione.
3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta un dubbio circa la rilevanza della questione in quanto questa Corte si è pronunciata, con sentenza n. 75 del 27 giugno 1968, nel senso che l'indennità di anzianità ha natura di retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto, quale parte del compenso dovuto al lavoro prestato. Né deriverebbe, secondo l'Avvocatura, nel caso in esame, il riconoscimento non più discutibile che l'indennità di anzianità spetti senz'altro anche agli apprendisti, che prestano un'attività lavorativa dietro retribuzione.
...Caricamento in corso...
Caricamento in corso...