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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973,
Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 7 settembre 2023, n. 3141.
[1] In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
[2] In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.
[3] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.
[4] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[5] Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.
ARTICOLO N.4
Accertamento dell'handicap (A).
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali (B).
1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990. 1 ...
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