[1] Vedi articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[2] Per la commissione di garanzia vedi D.P.R. 15 febbraio 2006.
[3] In riferimento alla presente legge vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 2 gennaio 2012, n.36/PF; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 22 dicembre 2011 n. 4/27487; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 febbraio 2012 n. 2422/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 febbraio 2012 n. 2425/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 febbraio 2012 n. 2428/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 febbraio 2012 n. 2522/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 febbraio 2012 n. 2535/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2012 n. 2926/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 maggio 2012 n. 9360/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 01 ottobre 2012 n. 19729; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22706/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22702/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22696/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22693/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22690/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22687/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22684/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 22710/PF; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 novembre 2012 n. 16635; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 novembre 2012 n. 23335; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 novembre 2012 n. 23356; Circolare ENAC 21 dicembre 2012 n. EAL-19.
[4] - Per attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai ministri competenti per materia vedi D.P.R. 13 aprile 2021.
ARTICOLO N.2
Vigente dal 26/04/2000
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 1 2.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui...
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