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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1981 - Modifiche al sistema penale (DEPENALIZZAZIONE) 12 3  4 56(A).

      ---------------

      (A) In Riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS n. 75 del 13 maggio 2011;Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 45/E del 13 aprile 2011.;Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 07 settembre 2011 n. 1873609; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2011 n. 1874143; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 22 settembre 2011 n. 1875349; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1876801; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1876945; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2012 n. 1876953; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 10 novembre 2011 n. 1877661; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 10 novembre 2011 n. 1877672; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2012 n. 1876962; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2011 n. 1876974; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2011 n. 1876985; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 20 ottobre 2011 n. 1877014; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1877026; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1877034; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1876493 ; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1876506; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2012 n. 1878577; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2012 n. 1878592; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2011 n. 1880564; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1880306; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1882115; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1906361;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 novembre2011 n. 1906722;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 dicembre 2011 n. 1892806; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2011 n. 1881213; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 30 dicembre 2011 n. 1892823; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 20 gennaio 2012 n. 1895260; Circolare Ministero della Salute 15 maggio 2012 n. 105367; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 novembre 2011 n. 1901706; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 novembre 2011 n. 1901713; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 09 febbraio 2012 n. 1901698; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 23 febbraio 2012 n. 1917336;Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 67/E; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 05 maggio 2012 n. 1905908; Circolare Inps 31 agosto 2012 n. 108; Circolare Ministero dello Sviluppo economico 12 aprile 2013 n. 61204.



    • ARTICOLO N.58

      (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) 1.


    • Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

      Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

      Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale 2.

      Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

      In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il...

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