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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1979 - Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (1) (2) (3) (4) (5) (6) (A).

      (1) Vedi il d.m. 2 dicembre 1997, di riordino della disciplina del praticantato e istitutivo del Registro dei praticanti.

      (2) L'art. 14, d.m. 7 novembre 1996, n. 687 ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate. Le funzioni loro spettanti sono state devolute alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

      (3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

      (4) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 469/1997 cit., e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del citato decreto alle regioni ed agli enti locali.

      (5) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

      (6) A norma dell'articolo 57 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59, nel presente decreto, l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

      (A) In riferimento alla presente legge vedi: Nota INAIL 31 marzo 2010, n. 2858; Circolare ENPALS 11 settembre 2009, n. 17;Circolare INPS 13 maggio 2011, n. 75; Messaggio INPS 27 settembre 2011, n. 18367; Nota INAIL 30 gennaio 2012, n. 656; Messaggio INPS 13 novembre 2012, n. 18543; Nota INAIL 26 novembre 2012, n. 8447; Circolare INPS 28 novembre 2012 n. 134.



    • ARTICOLO N.1

      Esercizio della professione di consulente del lavoro (A).


    • Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati [e procuratori legali] (1), dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

      I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di [ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro] dirigenti regionali/provinciali del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

      Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

      Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni (2).

      Per lo svolgimento delle...

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