(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, legge 3 aprile 1997, n. 94.
(2) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" ex art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...