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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1978 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (ABORTO) (1) (2) (3)

      (1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, legge 3 aprile 1997, n. 94.

      (2) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" ex art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42.

      (3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.



    • ARTICOLO N.4


    • Art. 4.

      Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a) , della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

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