-----------------------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Messaggio INPS 22 luglio 2013, n. 11761.
[1] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
[2] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; comma 2 dell'art. 11; artt. 12, 13, 14.
ARTICOLO N.10
Vigente dal 06/02/1991
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro 123 4 5.
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1970, n. 14 (in Gazz.Uff., 11 febbraio, n. 37), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 1973, n. 169 (in Gazz.Uff., 5 dicembre, n. 314), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...