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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Messaggio INPS 22 luglio 2013, n. 11761.
[1] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
[2] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; comma 2 dell'art. 11; artt. 12, 13, 14.
ARTICOLO N.4
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Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo12(A).
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(A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 gennaio 2015, n. 1/2015.
[1] Vedi l'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, come indicato dall'articolo 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. 24/2023..
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