(1) A norma del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, l'Ente assunse la denominazione di Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
(2) Legge abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179.
(3) In riferimento alla presente Legge vedi: Circolare - INPS 28 settembre 2011 n. 122.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
L'assistenza dell'ente comprende:
1° l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
2° l'assistenza specialistica ambulatoria;
3° l'assistenza farmaceutica;
4° l'assistenza ospedaliera;
5° l'assistenza ostetrica;
6° l'assistenza pediatrica;
7° le assistenze integrative;
8° la concessione di una indennità di malattia.
L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro e da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'ente sino a concorrenza (1).
Le assistenze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
Le assistenze di cui ai n. 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le confederazioni interessate.
L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute (2).
(1) A norma dell'articolo 20, comma 1, del D.L....
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