(1) Legge abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'efficacia del presente provvedimento è stata ripristinata a norma dell' articolo 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
ARTICOLO N.27
Sanzioni amministrative.
Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (1) (2).
(1) Articolo sostituito, da ultimo, dall'articolo 6 , comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'efficacia del presente provvedimento è stata ripristinata a norma dell' articolo 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
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