(1) Legge abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'efficacia del presente provvedimento è stata ripristinata a norma dell' articolo 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
ARTICOLO N.1
Vigente dal 22/12/2008
Art. 1.
Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3) ai lavoranti al proprio domicilio;
4) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;
5) al personale navigante (1);
6) al personale addetto alla pastorizia brada (2);
7) ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
8) al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Province, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
12) al personale addetto ...
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