(1) N.d.R. lavori usuranti
ARTICOLO N.5
Verifiche ispettive
Art. 5
1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ispettorato nazionale del lavoro, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessita' dell'istruttoria.1
[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 20 settembre 2017.
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