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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2008 - LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (FINANZIARIA TRIENNALE)  (A). 

      _______________

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Presidenza del consiglio dei ministri (vari dipartimenti) n. 13 del 11 novembre 2011; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 18 aprile 2004 n. 62; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Ministero della Difesa 01 marzo 2013 n. 10647.



    • ARTICOLO N.40

      Tenuta dei documenti di lavoro

      ed altri adempimenti formali (A)


    •  

      1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari"  1.

      2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,...

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