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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Presidenza del consiglio dei ministri (vari dipartimenti) n. 13 del 11 novembre 2011; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 18 aprile 2004 n. 62; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Ministero della Difesa 01 marzo 2013 n. 10647.
ARTICOLO N.20
Disposizioni in materia contributiva (A)
Vigente dal 15/05/2013
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis 1 2.
1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente 3.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente (B):
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere...
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