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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 4 marzo 2009, n. 37.
[1] Con D.M. 7 novembre 1996, n. 687 è stato approvato il regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro
ARTICOLO N.6
( Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale ) (A) 1.
1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.
2. Nell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione e' del 35 per cento. [Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta...
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