(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare ENPALS 2 febbraio 2009, n. 4; Circolare ENPALS 25 gennaio 2010, n.3; Circolare INPS 2 marzo 2009, n.36; Circolare INPS 20 febbraio 2009, n. 24;Circolare Inps 09 febbraio 2012 n. 21; Circolare INPDAP 09 febbraio 2012 n. 21; Circolare Inps 08 febbraio 2013 n. 22; Circolare Inail 9 marzo 2013 n. 14; Circolare INAIL 27 marzo 2014, n. 21.
ARTICOLO N.1
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile (1).
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (A).
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50 (B).
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1- bis . L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire...
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