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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 1984 - LEGGE 30 ottobre 1984, n. 726 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 299). - Decreto convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (in Gazz. Uff., 22 dicembre 1984, n. 351). - Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (CONTRATTI DI SOLIDARIETA') (FORMAZIONE LAVORO) (PART TIME) (A)

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      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; , Circolare INAIL 27 marzo 2014, n. 21.



    • ARTICOLO N.2


      Vigente dal 24/09/2015

    •  

      [ 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento 1.

      2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende [industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed] aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo...

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