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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (A).

      ---------------

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 gennaio 2004, n. 1; Messaggio ENPALS n. 5 del 12 maggio 2011; Nota INAIL 30 gennaio 2012 n. 656; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio 2012 n. 17/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012; Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013; Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 marzo 2013, n. 12/2013; Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INPS 5 dicembre 2013, n. 166.



    • ARTICOLO N.59

      Incentivi economici e normativi


      Vigente dal 18/07/2012

    •  

      [1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all' articolo 54 , comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 1.

      2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

      3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 20082.] Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo','Accesso Negato')" id='IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=5582342&IdDocMaster=1804100&NVigUnitaDoc=1&num=58&tipo=ART&paging=true' href="#IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=5582342&IdDocMaster=1804100&NVigUnitaDoc=1&num=58&tipo=ART&paging=true">«art 58 art 59 bis »

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