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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2003 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro  1 (A).

       

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      (A) In riferimento al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 agosto 2011 n. 22; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2013 n. 743.



    • ARTICOLO N.18

      Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.


    •  

      1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.

      2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria. la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:

      a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:

      1) 14 ore in un periodo di 24 ore;

      2) 72 ore per un periodo di sette giorni;

      ovvero:

      b) I numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:

      1) 10 ore in un periodo di 24 ore;

      2) 77 ore per un periodo di sette giorni.

      3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

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