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(A) In riferimento al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 agosto 2011 n. 22; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2013 n. 743.
[1] Vedi l'articolo 2, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
ARTICOLO N.7
Riposo giornaliero.
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto ha undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita 1.
[1] Comma modificato dall'articolo 41, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Vedi anche le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13 del medesimo decreto.
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