ARTICOLO N.96
[I]. L'imprenditore deve far conoscere
al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica
che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto
[2103 c.c.]. [II]. Le qualifiche dei prestatori
di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'articolo
2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo
la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro
assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni. [III]. I contratti collettivi
di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore
e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento
dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un
collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, che presiede,
e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano
le categorie interessate (1). [IV]. Sui fatti rilevanti per
la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento
compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che
l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
(1) Comma divenuto inoperante a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, v. sub art. 1 prel.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...