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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      TRASPORTO - Autostrade e trafori

      C.C.N.L. 16 febbraio 2000 per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (1).

      (1) Per la stessa categoria, vedi anche il C.C.N.L. 21 dicembre 1990, il C.C.N.L. 4 aprile...


      Decorrenza: 1° gennaio 2000
      Scadenza: 31 dicembre 2003

    • ARTICOLO N.11

      Lavoro straordinario - festivo - notturno


    • 1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.

      2. Si considera lavoro straordinario - ai soli fini contrattuali - quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto.

      3. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero.

      4. Nel caso di turni a cavallo di un giorno feriale e di un giorno festivo e viceversa sono considerate lavoro festivo le ore iniziali o terminali del turno cadenti in giorno festivo.

      5. Si considera lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanale di legge, nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero, negli altri giorni festivi.

      6. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22 e le 06.

      7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate:

      a) diurno feriale 30%;

      b) notturno feriale 50%;

      c) diurno festivo 65%,

      d) notturno festivo 85%.

      8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate;

      a) diurno 50%;

      b) notturno 75%.

      9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22.

      10. Per il solo personale...

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