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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Costituzione della Repubblica 1947 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p843142_1")' name="p843142_1">12.

       



    • ARTICOLO N.24


    • [I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

      [II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

      [III] Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).

      [IV] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

      (1) V. artt. 74-115, 118-136, 141, 158, 166, 201, 279 e 294 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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