[1] La Costituzione è stata pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.
[2] E' stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo di legge costituzionale recante: «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021.
Precedentemente è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo di legge costituzionale, recante « Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato in G.U. 12 ottobre 2019, n. 240. Ai sensi dell'art. 138 Cost. era stato indetto per il 29 marzo 2020 referendum popolare confermativo con d.P.R. 20 gennaio 2020 (G.U. 29 gennaio 2020, n. 23), ma successivamente il d.P.R. 5 marzo 2020 (G.U. 6 marzo 2020, n. 57) ha disposto la revoca del suddetto d.P.R. 28 gennaio 2020. Infine, l'art. 81 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che: « 1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso ». Da ultimo, con il d.P.R. 17 luglio 2020 (G.U. 18 luglio 2020, n. 180), è stato indetto il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale per il 20 e 21 settembre 2020. V. anche l'art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in relazione all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel predetto referendum confermativo.
Era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 15 aprile 2016, n. 88. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 4 dicembre 2016, il Ministero della giustizia, con Comunicato pubblicato in G.U. 7 febbraio 2017, n. 31, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
Precedentemente era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Modifiche alla Parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 25-26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
ARTICOLO N.21
[I] Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
[II] La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
[III] Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
[IV] In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni
effetto.
[V] La legge può stabilire, con
norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
[VI] Sono vietate le pubblicazioni
a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
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