ARTICOLO N.2956
Prescrizione di tre anni.
[I]. Si prescrive in tre
anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte
a periodi superiori al mese [2099] (1); 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera
prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233
ss.]; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni
impartite a tempo più lungo di un mese.
(1) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente agli artt. 2955 n. 2 e artt. 2956 n. 1, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».
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