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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2956

      Prescrizione di tre anni.


    • [I]. Si prescrive in tre anni il diritto:

      1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [2099] (1);

      2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233 ss.];

      3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

      4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

      (1) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente agli artt. 2955 n. 2 e artt. 2956 n. 1, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».

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