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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2934

      Estinzione dei diritti.


    • [I]. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

      [II]. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248 2, 249 2, 263 3, 270, 533 3, 948 3, 1422].

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