ARTICOLO N.2934
Estinzione dei diritti.
[I]. Ogni diritto si estingue
per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato
dalla legge.
[II]. Non sono soggetti
alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla
legge [248
2, 249
2, 263
3, 270, 533
3, 948
3, 1422].
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