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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2776

      Collocazione sussidiaria sugli immobili (1).


    • [I]. I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

      [II]. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

      [III]. I crediti dello Stato indicati dal primo e (2) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

      (1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297.

      (2) L'art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito le parole: «dal primo e». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato.

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