ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2751 bis

      Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane 1.


    • [I]. Hanno privilegio generale sui mobili [2776, 27772] i crediti riguardanti:

      1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato [2099] e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro [2120 ss.], nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori [21162] ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile 2 3;

      2) le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione [2233] 45;

      3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia [1748] dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo [1751]...

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...