ARTICOLO N.2396
Direttori generali (1).
[I]. Le disposizioni che
regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori
generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al
rapporto di lavoro con la società.
(1) V. nota al Capo V.
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