ARTICOLO N.2203
Preposizione institoria.
[I]. È institore colui
che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale
[2195; 290 c. nav.].
[II]. La preposizione può
essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare
dell'impresa [2197].
[III]. Se sono preposti
più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura
sia diversamente disposto [1716
2].
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