ARTICOLO N.2116
Prestazioni.
[I]. Le prestazioni indicate
nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore
di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse
disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (1).
[II]. Nei casi in cui,
secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per
mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto
o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno
che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2946].
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...