ARTICOLO N.2115
Contribuzioni.
[I]. Salvo diverse disposizioni
della legge [o delle norme corporative] (1), l'imprenditore e il prestatore
di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e
di assistenza.
[II]. L'imprenditore
è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico
del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali
[2116].
[III]. È nullo qualsiasi
patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza
[1419
2].
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
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