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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2115

      Contribuzioni.


    • [I]. Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

      [II]. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [2116].

      [III]. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [1419 2].

      (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

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