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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2109

      Periodo di riposo (1).


    • [I]. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [36 3 Cost.] (2).

      [II]. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio (3), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità [98 att.] (4).

      [III]. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

      [IV]. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118.

      (1) La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo». Successivamente la Corte cost., con sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso».

      (2) V. l. 22 febbraio 1934, n. 370; l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 31 marzo 1954, n. 90, modificativa della l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 5 marzo 1977, n. 54.

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