ARTICOLO N.2105
Obbligo di fedeltà.
[I]. Il prestatore di lavoro
non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione
e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio [2106, 2125].
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