ARTICOLO N.2058
Risarcimento in forma specifica.
[I]. Il danneggiato può
chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte
possibile [184
3]
(1).
[II]. Tuttavia il giudice
può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore [194 trans.].
(1) V. art. 311 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152.
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