ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2037

      Restituzione di cosa determinata.


    • [I]. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.

      [II]. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito [1218, 1256 1], chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

      [III]. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede [1147] non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento [2041].

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...