ARTICOLO N.2037
Restituzione di cosa determinata.
[I]. Chi ha ricevuto indebitamente
una cosa determinata è tenuto a restituirla.
[II]. Se la cosa è perita,
anche per caso fortuito [1218, 1256
1], chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto
a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha
data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità
per la diminuzione di valore.
[III]. Chi ha ricevuto
la cosa in buona fede [1147] non risponde del
perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio,
se non nei limiti del suo arricchimento [2041].
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