ARTICOLO N.2013
Girata per incasso o per procura.
[I]. Se alla girata è apposta
una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario
può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo,
fuorché per procura (1).
[II]. L'emittente
può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
[III]. L'efficacia
della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità
del girante.
(1) V. art. 22 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 26 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; art. 14 r.d. 29 marzo 1942, n. 239.
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