ARTICOLO N.1751 bis
Patto di non concorrenza (1).
[I]. Il patto che limita
la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto
deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela
e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di
agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione
del contratto.
[II]. L'accettazione
del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto,
la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non
provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore
a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto
di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della
indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla
contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali
di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice
in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente
in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo
nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per
un solo preponente (2).
(1) Articolo inserito dall'art. 5 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303.
(2) Comma aggiunto dall'art. 23 l. 29 dicembre 2000, n. 422. Ma vedi il secondo comma dello stesso art. art. 23.
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