ARTICOLO N.1373
Recesso unilaterale.
[I]. Se a una delle parti
è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere
esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
[1671, 2227, 2237].
[II]. Nei contratti a esecuzione
continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente,
ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione [1671, 2227].
[III]. Qualora sia stata
stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto
quando la prestazione è eseguita [1386].
[IV]. È salvo in ogni caso
il patto contrario.
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