ARTICOLO N.1350
Atti che devono farsi per iscritto.
[I]. Devono farsi per atto
pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità (1): 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
[812]; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono
il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili,
il diritto di superficie [952 ss.], il diritto
del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.]; 3) i contratti che costituiscono la comunione [1100
ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù
prediali [1027 ss.], il diritto di uso su beni
immobili e il diritto di abitazione [1021 ss.]; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971]; 7) i contratti di anticresi [1960
ss.]; 8) i contratti di locazione [1571]
di beni immobili per una durata superiore a nove anni (2); 9) i contratti di società [2247 ss.]
o di associazione [2594 ss.] con i quali si conferisce
il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un
tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.],
salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [1871]
(3); 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari; 12) le transazioni [1965 ss.]
che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati
nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47,...
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