ARTICOLO N.1306
Sentenza.
[I]. La sentenza pronunziata
tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei
creditori in solido [103, 332
c.p.c.], non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri
creditori [2909].
[II]. Gli altri debitori
possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali
al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore,
salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
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