ARTICOLO N.1294
Solidarietà tra condebitori.
[I]. I condebitori sono
tenuti in solido [2055; 97, 814 c.p.c.], se dalla legge o dal titolo non risulta
diversamente [190, 441, 443
3, 754, 961
2, 1682, 1948, 2670
2].
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