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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    CHE:

    1. La Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Nola, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi del Comune di (OMISSIS) dalla lavoratrice C.A., già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali;

    2. la Corte di merito, pronunciando anche nel contraddittorio con gli Assicuratori dei Lloyd's, ha escluso che vi fosse stata prova dell'intento lesivo, sostenendo che esso risultava incompatibile con l'esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, il cui convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio non era spiegabile.

    3. quanto al ricorrere di "sgradevoli affermazioni" da parte del Difensore Civico verso la ricorrente, la sentenza di appello ha ritenuto l'inidoneità di esse ad interferire in modo significativo con l'attività di un'articolazione comunale di rilievo come il servizio finanziario, rispetto al quale quella figura era priva di poteri diretti;

    4. la Corte distrettuale riconosceva come in effetti la Corte dei Conti avesse criticato, nel decidere su profili contabili, l'assenza di motivazione del provvedimento con cui la C. era stata sostituta da altro responsabile ai servizi finanziari, ma ha anche rilevato come la medesima Corte avesse altresì mosso censure all'attività dei servizi finanziari (inserimento in bilancio di entrate inesistenti; mancata emissione di avvisi di accertamento per un'annualità di ICI) per un periodo in cui era stata la ricorrente la responsabile di esso;

    5. i giudici di appello ne concludevano quindi che quella emersa era una accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria;

    6. infine, quanto al dedotto demansionamento, la Corte d'Appello ha ritenuto che la stessa C. avrebbe riconosciuto la corrispondenza delle...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    CHE:

    1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e art. 112 c.p.c., ed esso si incentra sul rilievo per cui, pur in mancanza di un intento persecutorio, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare l'attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riportabili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della ricorrente, II tutto tenendo conto che, non essendovi stata pronuncia su tale profilo, si era determinata anche violazione dell'art. 112 c.p.c.;

    2. il motivo è infondato;

    3. la Corte territoriale ha esaminato, con dovizia di dettagli ed ampia analisi dell'istruttoria, le circostanze di causa e ne ha concluso, con giudizio non raggiunto da specifiche e puntuali critiche, che di inadempimenti, cioè di demansionamento, sottrazione di mezzi di lavoro, accuse infondate, insubordinazioni di sottoposti indebitamente tollerate o incentivate, non ce ne erano state, accertando solo l'esistenza di una "accesa conflittualità tra le parti" non sviluppatasi in condotte vessatorie;

    4. il motivo, come si è detto, si incentra sul tema del c.d. straining, con riferimento all'obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, che dunque potrebbe non escludere l'inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena (Euro 2676/2021; Euro 3291/2016);

    5. in proposito, vanno però ancora richiamate le conclusioni di merito della Corte territoriale in ordine al fatto che "quello che con certezza risulta emergere dagli atti è una situazione di accesa conflittualità tra le parti... non... trasmodata in una condotta vessatoria da parte delle diverse...

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