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Estremi:
Tribunale Roma, 2022,
  • Fatto

    MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 3.2.2020 O.N. esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di Il P.P. società cooperativa a r.l. dal 2.9.2013 al 26.7.2019, che il rapporto era stato regolarizzato solo in data 7.10.2013 con orario di lavoro pari a 30 ore settimanali, che aveva svolto le mansioni di coordinatrice ed educatrice inquadrata nel 3° livello ccnl Anisei Assoscuola, che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte per un monte-ore settimanale maggiore a quello concordato (38 ore a fronte delle 30 regolarizzate) senza ricevere il relativo compenso, che il legale rappresentante della convenuta aveva richiesto alla ricorrente di dimettersi, che a fronte del rifiuto in data 26.7.2019 era stata licenziata per "disfunzione organizzativa" determinata dalla condotta della ricorrente, che tale licenziamento è nullo e/o illegittimo, che il licenziamento di natura disciplinare non è stato preceduto dalla contestazione degli addebiti, ha chiesto, previo accertamento della nullità ovvero l'invalidità del licenziamento impugnato, la condannare della convenuta alla riassunzione della ricorrente e/o al risarcimento del danno nella misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità di n.15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al pagamento della somma di E.16440,21 maturata a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge e spese di giudizio, ha chiesto di dichiarare dette retribuzione assoggettabili a contribuzione previdenziale.

    Si è costituita Il P.P. società cooperati va a r.l. contestando la decorrenza del rapporto e l'orario di lavoro dedotti.

    Eccependo che il licenziamento era stato determinato dalle "forti tensioni" generate tra le educatrici dalla situazione consistente nella condotta tenuta dalla ricorrente nei confronti delle stesse, che tale situazione configurava il giustificato motivo oggettivo, ha chiesto il rigetto delle...

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