---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2015, n. 3337; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 21; Circolare INPS 13 ottobre 2015, n. 170; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 32/2015.
(B) Per l'uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente articolo come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2018, n. 96, in sede di conversione e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.
(C) In riferimento a guida alla gestione sui contratti di apprendistato, vedi: Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 26/11/2018 n. 19.
(D) In riferimento alle tutele del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali, vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19/11/2020 n. 17
[1] In deroga al presente decreto vedi l'articolo 1 , comma 462 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
ARTICOLO N.25
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...