---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2015, n. 3337; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 21; Circolare INPS 13 ottobre 2015, n. 170; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 32/2015.
(B) Per l'uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente articolo come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2018, n. 96, in sede di conversione e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.
(C) In riferimento a guida alla gestione sui contratti di apprendistato, vedi: Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 26/11/2018 n. 19.
(D) In riferimento alle tutele del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali, vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19/11/2020 n. 17
[1] In deroga al presente decreto vedi l'articolo 1 , comma 462 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
ARTICOLO N.24
Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...