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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (DECRETO CONTRATTI) (A) (B) (C) (D) 1.

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      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2015, n. 3337; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 21; Circolare INPS 13 ottobre 2015, n. 170; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 32/2015.

      (B) Per l'uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente articolo come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2018, n. 96, in sede di conversione  e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018,  vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.

      (C) In riferimento a  guida alla gestione sui contratti di apprendistato, vedi: Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 26/11/2018 n. 19.

      (D) In riferimento alle tutele del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali, vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19/11/2020 n. 17



    • ARTICOLO N.23

      Numero complessivo di contratti a tempo determinato1 (A)


    •  

      1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

      2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

      a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

      b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite;

      c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

      d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive2;

      e) per sostituzione di lavoratori...

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