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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 23 maggio 2006, n. 76; Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Messaggio INPS 25 maggio 2007, n. 13279; Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311; Circolare INAIL 21 gennaio 2010, n.2; Circolare - Ministero della Difesa 19 ottobre 2011 n. 71602; Circolare INPS 27 ottobre 2011 n. 139; Circolare INPDAP 28 dicembre 2011 n. 22; Circolare Ministero della Difesa 28 febbraio 2012 n. 610594; Circolare Inps 28 febbraio 2012 n. 28; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1/2012; Circolare Ministero della Difesa 28 maggio 2012 n. 625094; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 78; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 14 settembre 2022, n. 3371.
[1] Per l'integrazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi gli articoli 18, comma 1 e 41, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47.
ARTICOLO N.37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e art. 39-quater, lettera b)
[ 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale] 1.
[1] Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 456, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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