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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (T.U. SOSTEGNO MATERNITA' E PATERNITA') 1 (A).

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      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 23 maggio 2006, n. 76; Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Messaggio INPS 25 maggio 2007, n. 13279; Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311; Circolare INAIL 21 gennaio 2010, n.2; Circolare - Ministero della Difesa 19 ottobre 2011 n. 71602; Circolare INPS 27 ottobre 2011 n. 139; Circolare INPDAP 28 dicembre 2011 n. 22; Circolare Ministero della Difesa 28 febbraio 2012 n. 610594; Circolare Inps 28 febbraio 2012 n. 28; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1/2012; Circolare Ministero della Difesa 28 maggio 2012 n. 625094; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 78; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 14 settembre 2022, n. 3371.



    • ARTICOLO N.7

      Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3,30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) (A)


    • 1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

      2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

      3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

      4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

      5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

      6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

      7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

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